Sentenza n.1386 del 2018 Perdita di chance di guarigione
Tribunale Lucca, 28/09/2018 n. 1386
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
In persona del Giudice
DR.SSA ANNA MARTELLI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 50773/2013 RG promosso da
Bi. Lu.; Gi. Ma.; Lu. St. , (Avv. G. Stellitano)
Lu. Mi., (Avv. R. Beccari)
Attori
Contro
AZIENDA USL 12 Viareggio, (Avv. A.Montinari )
Convenuta
Sulla base delle conclusioni precisate in separati fogli all’udienza
del 30.05.2018 da intendersi qui integralmente trascritte.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori (Lu. St. e Gi. Ma. anche quali genitori esercenti la potestà sul minore Lu. Mi. all’epoca minorenne ) rispettivamente moglie, nuora, figlio e nipote del defunto Lu. Gi., agivano iure hereditatis e iure proprio contro Azienda Usl 12 di Viareggio, deducendo, in fatto:
che in data 18.02.2012 Lu. Gi., portatore di grave patologia neoplastica per la quale era già stato operato prima nel 2002 e poi nel settembre del 2011, si era recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Versilia accusando forti dolori addominali e che, nonostante avesse segnalato tale sua condizione al momento della suo ingresso alle ore 10,30 circa, aveva dovuto attendere ben tre ore prima di essere sottoposto ad una prima visita effettuata alle ore 13,30 circa all’esito della quale gli veniva riscontrato un problema all’addome; che solo dopo 13 ore di attesa dall’ora di entrata al pronto soccorso e cioè alle 23,15 circa veniva effettuata una seconda visita medica all’esito della quale veniva segnalato un episodio sincopale;
che il giorno 19.02.2012 alle ore 00.14 con una diagnosi di occlusione intestinale in paziente con carcinosi peritoneale veniva infine trasferito in chirurgia in assenza di posti letto;
che dall’inizio della degenza in chirurgia fino al momento del decesso vi era stato un costante peggioramento ma che solo alle ore 9,30 del 19.02.2012 veniva disposto un intervento urgente nel corso del quale veniva riscontrato un infarto intestinale ed all’esito del quale si verificava il decesso alle 9.00 circa del giorno successivo (20.02.2012).
Deducevano gli attori che il decesso era da ascriversi alla responsabilità dei sanitari la cui condotta caratterizzata da ritardi , omissioni, negligenze ed errori, così come più compiutamente evidenziati nella parer medico legale del consulente di parte dr. G. Ma..
Deducevano che le condotta omissive colposa dei sanitari suscettibile di determinare una perdita di chances di sopravvivenza del paziente configuravano una danno concreto ed attuale di cui chiedevano il risarcimento.
Chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni patrimoniali consistiti nelle spese funerarie e per il loculo e dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale oltre a danni morali ed esistenziali la cui quantificazione veniva diversificata in ragione del diverso rapporto di parentela .
Chiedevano, inoltre, iure hereditatis il danno il danno subito dal Lu. Gi. ( danno tanatologico) che aveva lucidamente assistito all’assottigliarsi delle proprie aspettative di vita, soffrendo in preda al dolore assieme ai suoi congiunti, attendendo per due giorni il temporeggiare del personale medico alle cui cure si era affidato.
Si costituiva la convenuta Azienda Usl 12 di Viareggio chiedendo nel merito il rigetto della domanda ex adverso formulata.
Eccepiva il difetto di legittimazione ad agire jure hereditatis non avendo gli attori provato la loro qualità di eredi che comunque doveva escludersi per la nuora ed il nipote.
Contestava il quantum della pretesa attorea e la debenza del danno tanatologico.
La causa veniva istruita mediante assunzione di testi ed espletamento CTU medico-legale. La domanda può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Quanto all’an della responsabilità contrattuale di parte convenuta, a seguito di approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate e come tali perciò condivisibili, in risposta ai quesiti formulategli, il Ctu medico legale dr Ca. Re. ha affermato che “ Il signor Lu. Gi. era affetto da una patologia neoplastica che ne comprometteva lo stato di salute, ma che gli consentiva di svolgere una vita normale .
Il tempo trascorso tra l’arrivo al Pronto Soccorso e quello della prima visita (circa 3 ore) e’ sensibilmente lungo, ma ancora più lungo è il tempo trascorso tra la 1 e la 2 visita medica (circa 10 ore) soprattutto in considerazione del fatto che la rx diretta dell’addome eseguita alle ore 14.21 evidenziava “ alcuni livelli idroaerei nelle anse del tenue” .
In tutto questo tempo, e cioè in circa 13 ore, non è mai stata richiesta alcuna consulenza chirurgica.
L’invio al reparto di chirurgia , effettuato alle ore 00.15 del giorno 19 , avveniva a seguito della mancanza di posti letto in e area medica, come evidenziato dalle note scritte in P.S. a dimostrazione di come l’ipotesi diagnostica dei sanitari fosse orientata in senso oncologico, nonostante la seconda rx eseguita mostrasse un peggioramento dei livelli idroaerei e fosse
presente alla visita ancora un addome teso e dolente con segno di Blumberg positivo. La prolungata attesa (circa 14 ore) prima che il sig. Lu. fosse visto da un chirurgo ha fatto sì che il quadro clinico si evolvesse (vomito ematico) e che fosse necessaria una EGDS per verificare la situazione e che la decisione ad intervenire fosse presa dopo l’esecuzione di una TC addominale , con e senza contrasto, ed una paracentesi( effettuate verso le ore 6.00 del mattino).
Nella letteratura mondiale le Linee Guida del ISS sull’addome acuto asseriscono che:
1 La Tc e’ l’indagine più sensibile e specifica e la sua accuratezza si incrementa col mezzo di contrasto Dovrebbe essere eseguita in maniera selettiva nei casi in cui vi sia un’anamnesia positiva per tumori addominali maligni.
2 La Tc nella diagnosi di ischemia intestinale ha una specificità del 73-80%
3 L’intervento, in caso di occlusione, dovrebbe essere fatto il più presto possibile , mentre l’occlusione parziale può beneficiare di 24.48 ore di trattamento conservativo.
Nei casi di ischemia intestinale la mortalità varia da un 60% al 90% in relazione al tempo che intercorre tra la diagnosi e la chirurgia ( da meno di 6 ore a più di 12 ore) Quindi, rispondendo al quesito del Giudice, dalla documentazione presentata si evince come la condotta dei sanitari di P.S. sia stata negligente ( ne’ dopo la prima visita, ne’ dopo la seconda visita medica, in presenza di un addome acuto e’ stata richiesta una consulenza chirurgica) e come il ritardo nell’espletamento delle visite mediche (tre ore per la prima e dieci ore ancora per la seconda) e nell’esecuzione dei giusti esami diagnostici (tc addominale con e senza m.d.c. che ha una sensibilità del 96% rispetto alla RX addome con una sensibilità del 30% , McKersie AB et al. In Radiology 2005) siano concause dell’evento morte del sig. Lu..
Per quanto riguarda l’esecuzione dell’intervento chirurgico, avvenuto dopo nove ore dal ricovero in Chirurgia, è stata forzatamente dilazionata a causa della comparsa di vomito con sanguinamento che ha necessitato dell’esecuzione di una EGDS e, di seguito, di una TC addominale e di una paracentesi: in questo caso, quindi, non si ravvisano omissioni ne’
ritardi ne’ negligenze da parte dei sanitari………………..Posso solo ribadire, come già affermato sopra, che e’ proprio il tempo che intercorre tra la diagnosi di ischemia intestinale e l’intervento chirurgico che ne aumenta in modo esponenziale la prognosi infausta. Inoltre ribadisco anche come per una corretta diagnosi si sarebbe dovuto ricorrere, oltre che al giusto esame diagnostico di una TC dell’addome , anche ad una consulenza chirurgica già nelle primissime ore. Vorrei ancora sottolineare come in tutti i casi di ischemia acuta (miocardica, cerebrale, intestinale ) il fattore “ tempo” sia oltremodo determinante nel favorire una prognosi migliore ed una diminuzione nella mortalità”
Il CTU sentito a chiarimenti ha successivamente affermato che “ la causa di morte e’ stata , senza alcun dubbio, un infarto mesenterico avvenuto in soggetto già compromesso da patologia oncologica; da parte dei sanitari vi è stato un comportamento negligente.
Per il sig. Lu. vi è stata quindi una predita di chances valutata in ordine alla sopravvivenza: sicuramente il sig. Lu. sarebbe vissuto ancora per un certo lasso di tempo (indeterminabile ma comunque apprezzabile) se l’infarto mesenterico fosse stato adeguatamente e tempestivamente diagnosticato e trattato. Al termine di quanto soprascritto i Ctp convengono nella valutazione “
Inoltre in data 2.11.2016 a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti il CTU affermava :
“ Dalle analisi statistiche effettuate in merito alla sopravvivenza del sig. Lu. si deve considerare:
che la aspettativa di vita per un uomo nel 2012, secondo l’ISTAT , era di 79,6 anni
che il sig. Lu. nel 2012 aveva 71 anni e che quindi, se fosse stato sano avrebbe avuto una aspettativa di vita di ancora 8/9 anni circa
che il sig. Lu. era affetto da una neoplasia del colon recidivata a distanza di 10 anni e con metastasi
che con i nuovi trattamenti chemioterapici (ad esempio irinotecano e oxaliplatino ) la sopravvivenza in fase metastatica di questi tumori e’ passata da 12 a 30 mesi e oltre
che la sopravvivenza nelle neoplasie del colon con metastasi è del 35 % Facendo quindi un calcolo sulla base delle analisi statistiche della letteratura mondiale si può evincere che la perdita di chances di sopravvivenza del sig.Lu. sia almeno 3 anni.”
Alla luce di quanto accertato dal Ctu non pare potersi configurare , quale conseguenza della condotta omissiva colpevole, un danno da perdita di chances bensì un danno da perdita anticipata del rapporto parentale.
Al riguardo, va rilevato che la S.C. ha affermato che: “ la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non e’ una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a se’ stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la
sussistenza, configura un danno concreto ed attuale ( ex. pluribus Cass. 10 novembre 1998, n. 11340, 15 marzo 1996, n.2167, 19 dicembre 1985, n.65069). Siffatto danno, non meramente ipotetico o eventuale ( quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire
quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo” ; ed ancora nello stesso senso :“ la perdita di chance di guarigione si sostanzia in un danno alla persona, consistente non già solo nella probabilità, ma anche nella possibilità della consecuzione di un determinato vantaggio rappresentato dalla conservazione di una miglior qualità di vita durante il decorso di una malattia e/o da una maggior durata della vita rispetto a quella effettivamente verificatesi” (Cass. 14.06.2011 n.12961).
Invero di recente la Suprema Corte con sentenza n. 5641, sezione 3, del 5.07.2017, pubblicata il 9.03.2018 ha avuto modo di affermare che “ Ove risulti provato , sul piano etiologico, che la mancata diagnosi di una patologia tumorale abbia cagionato la morte anticipata del paziente che sarebbe (certamente o probabilmente ) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali ) diverse e migliori,
non di “ maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità ( fisica e spirituale)” Prosegue la Suprema Corte con la sentenza sopra citata: “ In tal modo non vengono vulnerati i tradizionali criteri di accertamento dell’illecito, ne’ con riguardo alla relazione causale (e alle sue regole) , ne’ alla natura dell’evento di danno da porre in relazione con la condotta dell’agente ( vivere di meno e vivere peggio). L’indagine etiologica dovrà seguire sic et simpliciter l’ordinaria trama probatoria dettata in tema di causalità materiale, così fugandosi l’equivoco lessicale (che ridonderebbe inevitabilmente sullo stesso accertamento della causalità ) per il quale la condotta avrebbe causato “ la perdita della possibilità (i.e. della chances) di vivere più a lungo e di vivere meglio.”
Nel caso di specie, come già detto sopra, il CTU, con argomentazioni condivisibili da un punto di vista medico scientifico che rispondono a quelle caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza cui fa riferimento la Suprema Corte nella sentenza sopra citata, ha affermato sussistere un nesso causale tra l’omissione colpevole dei sanitari e l’evento consistente nella minore durata della vita del paziente.
I sanitari, quindi, con la condotta omissiva colpevole descritta dal Ctu hanno determinato la anticipazione dell’evento morte, che si sarebbe, comunque, verificato attese le gravi patologie del paziente, riducendone le aspettative di vita.
In punto di quantum, in considerazione della particolare difficoltà di determinare l’esatto ammontare del pregiudizio in esame, lo stesso deve essere liquidato in via equitativa (cfr al riguardo, Cass. n. 2737/2015 e Cass. n. 10111/2008) tenuto conto che non è configurabile, nella specie, l’esistenza di un danno parentale da perdita “ tout court” del rapporto parentale ma soltanto da perdita anticipata dello stesso.( cfr. Cass.civ. sez. III, n. 5641 del
2018
Pertanto tenuto conto dell’età del paziente (anni 71), della sua aspettativa di vita (anni tre), delle gravi patologie da cui era affetto, dell’età dei congiunti, si ritiene congruo liquidare in via equitativa a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale alla moglie convivente dell’eta di anni 70 la somma di euro 120.000,00; al figlio non convivente, coniugato, dell’età di anni 47 la somma di euro 80.000,00.
Può essere accolta la domanda di risarcimento formulata dalla nuora e dal nipote atteso che dalle deposizioni testimoniali è emerso l’intenso rapporto affettivo che legava la nuora ed il nipote al Lu. .
Peraltro, tenuto conto del legame di parentela, si ritiene congruo liquidare quanto alla nuora Gi. Ma. la somma di euro 20.000,00 e quanto al nipote Lu. Mi. la somma di euro 40.000,00.
Trattandosi di debito di valore sulla somma come sopra liquidata andranno calcolati gli interessi compensativi .
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità , gli interessi non possono essere fatti decorrere dalla data dell’evento dannoso ed essere a calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma devono essere calcolati sugli importi parziali della “ somma capitale” , rivalutata progressivamente , fino alla data della sentenza ( vedi Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.1712, vedi anche Cass.5 agosto 2002 n.11712).
Nel caso di specie la somma in precedenza indicata in valore attuale deve essere “ devalutata” con riferimento alla data dell’evento lesivo, per poi calcolare gli interessi al tasso legale sugli importi annualmente rivalutati.
La convenuta deve, altresì, essere condannata al pagamento delle spese sostenute a causa del decesso pari ad euro 2.295,00 per le spese funerarie sostenute da Lu. Bi. ed euro 2061,00 sostenute da St. Lu. per il loculo ( cfr. doc. 3 e 3 bis parte attrice) oltre interessi trattandosi di debito di valuta.
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno terminale non essendo trascorso tra l’evento e la morte un lasso di tempo apprezzabile ( circa 24 ore dall’ingresso all’intervento) tale da consentire alla vittima, per la sofferenza provata, di avvertire coscientemente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Le spese di lite in considerazione della soccombenza parziale di parte attrice sia in ordine alla entità della liquidazione del danno che alla voce del danno terminale possono essere compensate nella misura del 30% con condanna di parte convenuta al pagamento della restante percentuale.
Le spese di Ctu devono essere definitivamente poste a carico della Azienda Usl convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
Dichiara tenuta e condanna Azienda Usl 12 Viareggio al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore degli attori Bi. Lu. della somma di euro 120.000,00, in favore di Lu. St. della somma di euro 80.000,00, in favore di Lu. Mi. della somma di euro 40.000,00 , in favore di Gi. Ma. della somma di euro 20.000 oltre interessi e rivalutazione calcolati come indicato in parte
motiva; Dichiara tenuta e condanna la Asl convenuta al pagamento in favore di Bi. Lu. della somma di euro 2.295,00 e di euro 2061,00 in favore di Lu. St. oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna la Azienda Usl convenuta al pagamento del 70% delle spese di lite che liquida, per tale quota percentuale, quanto agli attori Bi. Lu., Lu. St., Gi. Ma. in euro 7500,00 oltre Iva , cap e spese generali come per legge ed euro 4000,00 oltre Iva cap e spese generali come per legge quanto a Lu. Mi. dichiarando compensato il rimanente 30%. Pone definitivamente a carico
della Azienda Usl convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Lucca, 27.09.2018
Depositata in cancelleria il 28/09/2018.
Utente: univd0439 UNIV.DI BERGAMO – www.iusexplorer.it – 14.10.2018